Opt-out: adesione al sistema nazionale 2021-2025

Art. 27 ‘PICCOLI EMETTITORI’

IMPIANTI ELEGGIBILI

Possono chiedere di essere esclusi dal sistema ETS, aderendo al sistema opt-out:

  • per il quinquennio 2021–2025, gli impianti che hanno emesso in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 meno di 25.000 tCO2/anno;

  • per il quinquennio 2026–2030, gli impianti che emetteranno meno di 25.000 tCO2/anno negli anni 2021, 2022 e 2023.

Per l’industria ceramica è ininfluente la verifica della potenza termica nominale (inferiore a 35 MW), non trattandosi di attività di combustione.
In caso di superamento della soglia emissiva di 25.000 tCO2/anno, l’impianto verrà incluso nell’ETS e beneficerà delle quote EUA, dall’anno successivo, come da NIMs presentato lo scorso giugno.
Nell’attuale terza fase 2013-20 aderiscono all’opt out 73 impianti ceramici: 45 di produzione di laterizi e 28 di piastrelle di ceramica.
Evidenziamo che, oltre a questi, altri 26 impianti di produzione di laterizi, 38 di piastrelle di ceramica, 4 di refrattari e 1 di sanitari potrebbe aderire all’opt-out 2021-2030. Pertanto, gli impianti ceramici che potrebbero beneficiare dell’opt out nella prossima fase sono 142, pari al 75% degli impianti ceramici soggetti alla direttiva ETS.

IMPEGNO DI RIDUZIONE

Diversamente dal sistema ETS, in opt-out non sono rilasciate quote di emissioni EUA, ma sono stabiliti dei limiti emissivi. Ciascun impianto oggetto di esclusione può emettere annualmente gratuitamente una quantità di CO2, pari alle emissioni ad esso consentite. In caso di superamento delle emissioni consentite, il gestore dell’impianto corrisponde all’erario il prezzo medio della quota EUA nell’anno precedente o restituisce quote EUA.
Le emissioni consentite possono essere determinate, a scelta dell’impianto, secondo due metodologie:

  1. sulla base delle stesse regole di assegnazione del sistema comunitario EU ETS per il periodo 2021-2030 (le emissioni consentite coincidono numericamente con le quote assegnate di cui al NIMs presentato lo scorso giugno, senza tuttavia l’applicazione del fattore di correzione transettoriale. È prevista la rideterminazione delle emissioni consentite in funzione dell’aumento o diminuzione del livello di attività (media mobile dei due anni precedenti), se superiore al 15%

  2. in base alla riduzione lineare annuale tale da consentire al 2030 emissioni pari al -43% in meno delle emissioni reali dell’impianto nel 2005. Per gli impianti non esistenti nell’anno 2005, l’impegno di riduzione è determinato rispetto alle emissioni dell’anno solare (n) successivo a quello in cui l’impianto ha ottenuto l’autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto; nel caso, è calcolata l’emissione 2005 teorica, a cui si applica la stessa formula di riduzione lineare. È prevista la rideterminazione delle emissioni consentite in funzione dell’aumento o diminuzione della capacità produttiva, se superiore al 15% rispetto al 2005.

VANTAGGI

  • definizione di un limite emissivo pari (metodologia A) o superiore (metodologia B) rispetto all’assegnazione delle quote EUA

  • verifica delle emissioni fuori sito

  • utilizzo delle emissioni in eccesso per gli anni successivi (bancabilità) o utilizzo in anticipo, nella misura del 30% (borrowing) delle emissioni consentite per gli anni successivi. Per gli impianti attualmente in opt-out è possibile utilizzare ai fini della conformità nell’anno 2021 l’eventuale surplus di emissioni consentite, a seguito della compliance 2019-2020

  • riduzione del 50% delle tariffe ETS, e sanzioni ridotte in caso di inadempimenti.

Art. 27 BIS ‘PICCOLISSIMI EMETTITORI’

IMPIANTI ELEGGIBILI

Possono decidere di essere completamente esclusi dal sistema ETS

  • per il quinquennio 2021–2025, gli impianti che hanno emesso in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 meno di 2.500 tCO2/anno;

  • per il quinquennio 2026–2030, gli impianti che emetteranno meno di 2.500 tCO2/anno negli anni 2021, 2022 e 2023.

IMPEGNO DI RIDUZIONE

Non è previsto alcun impegno di riduzione delle emissioni, ma solo un monitoraggio semplificato, funzionale alla solo verifica del superamento della soglia emissiva di 2.500 tCO2/anno. Nel caso, l’impianto verrà incluso nell’ETS o nell’opt-out, come da preferenza del gestore.

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